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Avvocati in manette per la privacy?

avv. Romolo Reboa, avv. Reboa, Romolo Reboa, Reboa, Romolo, Ingiustizia la PAROLA al POPOLO, la PAROLA al POPOLOL’entrata in vigore del nuovo Codice della privacy (Decreto Legislativo 196/2003) riporta in evidenza l’annoso e trascurato problema del trattamento dei dati personali da parte dei liberi professionisti.

 

La sicurezza dei dati personali non deve essere considerata come una serie di ulteriore balzelli burocratici a cui dover adempiere acriticamente.

Quello che il Codice, in realtà, impone è un adattamento delle professioni legali alle nuove esigenze provenienti dalla moderna vita di relazione. La società dell’informazione è costituita, infatti, da una fitta rete di rapporti e relazioni interpersonali, reali e virtuali, in cui l’elemento primario è l’informazione. Alla luce della pacifica considerazione che le innovazioni tecnologiche hanno prodotto contemporaneamente risultati positivi di estremo rilievo ed, inevitabilmente, la nascita di nuove ed insidiose fonti di pericolo, meritano estrema tutela, a causa della loro rilevanza, le informazioni personali. E’ per questo motivo che occorre formare e diffondere una nuova coscienza ed una diversa concezione delle responsabilità legate alla gestione dei dati personali propri ed altrui. Dall’attuazione di queste «politiche di sicurezza», a cui è strettamente connesso il bene «fiducia», non possono essere esonerati coloro che esercitano le professioni legali e che, per ragioni d’ufficio, entrano continuamente in contatto con dati personali di estrema rilevanza e la cui illecita diffusione potrebbe cagionare gravi danni. E’ evidente, ad esempio, che i notai e gli avvocati, in prima persona o tramite i propri collaboratori (praticanti, segretarie e dipendenti di varia tipo), siano costantemente chiamati a trattare i dati personali degli assistiti. In questa prospettiva, in cui lo stesso svolgersi fisiologico della professione presuppone il reperimento e l’archiviazione di dati personali, il professionista non può ritenersi esonerato dall’osservare la normativa relativa alla custodia ed al controllo dei suddetti dati. Tra gli adempimenti più rilevanti si ricorda l’obbligo di fornire all’assistito tutte quelle informazioni necessarie a giustificare la richiesta di determinati dati. Tale «informativa» diviene, così, un momento fondamentale del rapporto di fiducia che si instaura tra il professionista e il suo assistito e la successiva fase della raccolta dei dati forniti può ben essere intesa come il momento iniziale di quello che viene definito dallo stesso Codice con l’espressione: «trattamento di dati personali». L’omessa o l’inidonea informativa può determinare l’irrogazione di una sanzione amministrativa tra i 3 mila e i 18 mila euro; sanzione che può essere aumentata in ragione della tipologia dei dati oggetto del trattamento illecito (articolo 161). Una serie ulteriore di adempimenti di natura organizzativa, estremamente più complessi, si riferisce all’individuazione nell’ambito della struttura professionale del titolare, dei responsabili e dei soggetti incaricati del trattamento dei dati personali.

La corretta individuazione è un elemento essenziale per osservare correttamente i vari adempimenti e le procedure imposte dal Codice.

A quanto superficialmente già considerato si deve aggiungere, in vista della capillare informatizzazione dello studio e del crescente bisogno di connessioni telematiche per poter esercitare le attività professionali, l’adozione, necessaria e non più procrastinabile, di misure di sicurezza atte a tutelare i dati personali trattati e custoditi negli archivi informatici (si puntualizza, comunque, che anche la raccolta cartacea, ad esempio in fascicoli, dei dati dell’assistito deve essere considerata un trattamento di dati personali). La predisposizione delle misure minime previste nel Codice e nel disciplinare tecnico ad esso allegato, rappresenta la fonte di maggiori preoccupazioni per gli studi legali; l’omissione delle suddette misure è sanzionata, infatti, dell’arresto o di una onerosa ammenda (articolo 169).

A conclusione di questo breve articolo, necessariamente lacunoso, si può affermare che la sicurezza dei dati personali all’interno dello studio professionale non può essere ridotta, esclusivamente, ad un fatto tecnico ma deve essere intesa in senso più ampio come il complesso delle misure tecniche, informatiche, organizzative, logistiche e procedurali, tendenti a realizzare un livello di sicurezza proporzionato ai rischi previsti per il tipo di attività che in concreto viene esercitata

 

 

Leo Stilo

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