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Ministero della Giustizia è parte nell'opposizione per il gratuito patrocinio

Con sentenza 13 febbraio 2014, n. 3312 la VI Sezione civile, conformandosi a una pronuncia delle Sezioni Unite del 2012, ha chiarito che nel procedimento di opposizione alla liquidazione dei compensi professionali degli avvocati, relativi a giudizi con oneri posti a carico dell'erario, quest'ultimo è parte necessaria e deve identificarsi nel Ministero della Giustizia. Qualora tale Ministero non abbia rivestito la qualità di "parte" in sede di opposizione, occorre integrare il contraddittorio per poi procedere ad un nuovo esame della medesima opposizione. La questione prende origine da un provvedimento emesso dal Tribunale di Roma, che rigetta il ricorso ex artt. 84 e 170 del T.U. in materia di spese di giustizia (D.P.R. n. 115 del 2002), promosso da un avvocato avverso il decreto col quale il GUP, presso il medesimo Tribunale, gli aveva liquidato il compenso per l'opera prestata nell'ambito di un giudizio penale a favore di un individuo ammesso al patrocinio a spese dello Stato. L'onorario, in sede di liquidazione, era stato ridotto rispetto alla richiesta formulata dal ricorrente nella propria nota spese. L'avvocato proponeva quindi ricorso per cassazione ed instaurava il contraddittorio nei confronti del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma, nonché verso il proprio assistito. La Cassazione, conformandosi a un proprio precedente espresso a Sezioni Unite (29 maggio 2012, n. 8516) ha evidenziato che il procedimento di opposizione ex art. 170 del T.U. in materia di spese di giustizia rappresenta un giudizio autonomo rispetto a quello in cui il legale ricorrente ha prestato la propria opera: tale contenzioso ha per oggetto una controversia civile che va ad incidere su un diritto soggettivo di natura patrimoniale. Da ciò discende che parte necessaria di tale procedimento è ogni soggetto passivo del rapporto di debito. Precisa inoltre che nel procedimento di opposizione alla liquidazione di compensi a carico dell'erario, tale generica entità deve essere identificata nel Ministero della Giustizia che, quindi, risulta parte necessaria in tale tipologia di procedimento. La Corte, preso atto che nella fattispecie considerata il Ministero della Giustizia non è stato parte nel giudizio di opposizione, ha cassato il provvedimento impugnato, in quanto emesso in assenza di contraddittorio con detta parte necessaria. Nel contempo ha rinviato gli atti al Tribunale di Roma perché disponga la notificazione dell'atto di opposizione al Ministero e, integrato il contraddittorio, ed incaricato un diverso magistrato, proceda ad un nuovo esame dell'opposizione alla liquidazione.

SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE

SEZIONE VI - 2 CIVILE

Sentenza 10 dicembre 2013 – 13 febbraio 2014, n. 3312

(Presidente Goldoni – Relatore Proto)

Osserva in fatto

L'Avv. D.D.V. propone ricorso per cassazione avverso provvedimento del Giudice del Tribunale di Roma di rigetto del ricorso da lui promosso, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, artt. 84 e 170, contro il decreto in data 1/2/2008 con il quale il GUP presso il Tribunale di Roma gli aveva liquidato, riducendone la pretesa esposta nella nota spese, l'onorario per l'opera professionale prestata nell'ambito di giudizio penale a favore di soggetto ammesso al patrocinio a spese dello Stato.

Il contraddittorio è stato instaurato nei confronti del Procuratore della Repubblica presso quel Tribunale e nei confronti dell'imputato P.A., suo assistito e deceduto nelle more del procedimento.

Il ricorrente deduce:

1) la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 83 lamentando la mancata liquidazione del compenso spettante per il procedimento incidentale davanti al Tribunale del riesame che doveva essere liquidato dal Giudice delle indagini preliminari trattandosi di procedimento incidentale appartenente alla fase delle indagini preliminari, richiamando varie sentenze della cassazione penale;

2) la violazione della tariffa penale di cui al D.M. 127/2004 quanto all'onorario per esame e studio che, nel motivo di ricorso, si afferma dovuto non solo per la prima sessione, ma anche per altre attività processuale indicate nella stessa tariffa;

3) la violazione dell'art. 111 Cost. per la (asserita) omessa motivazione sulle ragioni della riduzione degli importi richiesti.

Nessuno degli intimati ha svolto difese.

Osserva in diritto

Questa Corte a Sezioni Unite, rilevando che il procedimento di opposizione ex art. 170 d.P.R. n. 155 del 2002 presenta, anche se riferito a liquidazioni inerenti ad attività espletate ai fini di giudizio penale, carattere di autonomo giudizio contenzioso avente ad oggetto controversia di natura civile incidente su situazione soggettiva dotata della consistenza di diritto soggettivo patrimoniale, ha affermato che parte necessaria dei procedimenti suddetti deve considerarsi ogni titolare passivo del rapporto di debito oggetto del procedimento e che pertanto nei procedimenti di opposizione a liquidazione inerenti a giudizi civili e penali suscettibili di restare a carico dell"'erario", anche quest'ultimo, identificato nel Ministero della Giustizia, è parte necessaria. (Cass. S.U. 29/5/2012 n. 8516).

Il Ministero della Giustizia non è stato parte nel giudizio di opposizione e pertanto, in applicazione dei principi sopra richiamati e che qui si condividono, il ricorso può essere trattato in camera di consiglio ai sensi degli artt. 376, 380 bis, 391 bis e 375 c.p.c. perché sia cassato il provvedimento impugnato, in quanto emesso in assenza di contraddittorio con il Ministero della Giustizia quale parte necessaria, con rinvio al Presidente del Tribunale di Roma affinchè sia disposta la notificazione dell'atto alla sopra identificata parte necessaria"

Considerato che il ricorso è stato fissato per l'esame in camera di consiglio e che sono state effettuate le comunicazioni sia al P.G. sia alla parte costituita che ha depositato memoria nella quale sostiene:

- che la necessità di integrazione del contraddittorio costituirebbe la conseguenza di un indirizzo interpretativo seguito dalla Cassazione a sezione unite con una sentenza successiva alla pubblicazione del provvedimento impugnato e che quindi non dovrebbe assumere rilevanza nella fattispecie

- che il Procuratore Generale della Corte di Appello e il P.M. presso il Tribunale erano rimasti contumaci e nulla avevano eccepito in ordine al difetto di legittimazione passiva e pertanto avevano accettato il contraddittorio.

Considerato che le ragioni addotte per negare la necessità di integrazione del contraddittorio sono manifestamente infondate perchè il principio dell'effettività del contraddittorio è sancito dall'art. 111 Cost., comma 2, in tema di "giusto processo" che non lo sottordina ad alcuna altra sua espressione; la rilevabilità della sua violazione non incorre in preclusione di sorta, se non quella della formazione di un giudicato esplicito (v. Cass. ss.uu. 26019/08 e 24883/08).

Nella specie, il contraddittorio non è mai stato instaurato nei confronti della giusta parte, come sopra individuata, nè può ritenersi che il provvedimento da assumere possa far stato nei confronti di una parte (il Ministero della Giustizia) che non è mai stata evocata in giudizio.

Neppure poteva ritenersi consolidato l'orientamento che ravvisava la legittimazione passiva del P.M. perchè, seppure con riferimento ai compensi dovuti ai periti, interpreti, consulenti e traduttori, ma con principi estensibili anche alla liquidazione degli onorari dovuti ai difensori di imputati al patrocinio a spese dello Stato, la tesi della legittimazione del Ministro della Giustizia era stata, in passato, già sostenuta da Cass. civ. 18/3/1992 n. 3342 con la quale si era affermato che "il Ministero della giustizia è legittimato passivamente nel giudizio di opposizione avverso il provvedimento con cui il giudice liquida gli onorari del perito, in un procedimento penale, atteso che sul bilancio di detta amministrazione è imputata la spesa per i compensi spettanti ai periti, consulenti tecnici, interpreti e traduttori"; altre sentenze avevano invece affermato la legittimazione dell'Agenzia delle Entrate (Cass. civ. ord. n. 24349 del 25/9/2007).

Considerato che per le superiori considerazioni il collegio ha condiviso e fatto proprie le argomentazioni e la proposta del relatore;

che pertanto, pronunciando sul ricorso, questa Corte deve cassare il provvedimento impugnato e rimettere gli atti al Tribunale di Roma, in persona di diverso magistrato per un nuovo esame della opposizione previa integrazione del contraddittorio.

Il giudice del rinvio provvederà anche in ordine alla regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte pronunciando sul ricorso, cassa il provvedimento impugnato e rinvia la causa, anche per le spese di questo giudizio, al Tribunale di Roma in persona di diverso magistrato.

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